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DUE CUORI E DUE CAPANNE!

Ordinanza 9620/2025 Corte Cassazione

Il caso riguarda la possibilità per due coniugi che vivono in abitazioni diverse, di beneficiare di una doppia esenzione IMU.

La Suprema Corte ha chiarito che “anche in presenza di due immobili, situati nello stesso Comune e con residenze disgiunte, ciascun coniuge può beneficiare dell’esenzione IMU sull’immobile in cui risiede anagraficamente ed in cui dimora abitualmente”.

La regolamentazione presa in esame è riferita all’art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011, modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022. La Consulta ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della parte in cui si richiedeva che “tutto il nucleo familiare dimorasse e risiedesse nello stesso immobile per ottenere l’esenzione IMU”.

La Cassazione, riprendendo questo principio, ha sancito che “l’esenzione IMU spetta a ciascun possessore se residenza anagrafica e dimora abituale coincidono nello stesso immobile, anche se i coniugi vivono separatamente ma nello stesso Comune”.

Nel caso preso in esame, la contribuente aveva residenza e dimora abituale nell’immobile per cui chiedeva l’esenzione, come dimostrato dalle utenze intestate: non rilevante il fatto che il marito risiedesse altrove.

La Cassazione evidenzia che non si tratta di una seconda casa, ma di residenze disgiunte frutto di una scelta legittima ai sensi dell’art. 144 c.c., che consente ai coniugi di stabilire liberamente l’indirizzo della vita familiare.

Il precedente orientamento restrittivo, secondo cui l’esenzione spettava solo al coniuge presso cui dimorava l’intero nucleo, viene superato, a conduzione che ciascun coniuge deve essere proprietario dell’immobile in cui vive, che residenza e dimora siano ufficializzate e che i due immobili siano locati nello stesso Comune.
La coincidenza tra residenza e dimora va dimostrata con elementi concreti.