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DUELLO GIUDIZIARIO….IN PUNTA DI METRO QUADRO!

Interessante procedimento patrocinato dallo Studio Legale Labonia, che ha ottenuto una significativa vittoria in Cassazione a favore della propria assistita contro l’Amministrazione Comunale, nel ricorso avverso una sentenza della Corte d’Appello, che aveva riformato una pronuncia di primo grado.

L’oggetto della vertenza era riferito alla “rivalutazione del prezzo di vendita” di un immobile in relazione alla metratura del cespite che, secondo l’acquirente, era inferiore a quella indicata nell’avviso d’asta e nel successivo contratto di acquisizione.

Duello, quindi, in punta di metro quadro!

La ricorrente aveva proposto domanda di accertamento ai sensi dell’art. 1538 codice civile in quanto, dalle risultanze della propria consulenza di parte, si evidenziava una discrepanza che riduceva di “oltre un ventesimo” la metratura, rispetto a quanto evidenziato in atto di cessione.
Secondo l’amministrazione comunale, la metratura reale dell’immobile ammontava a circa mq.118, e quindi non era configurabile la “franchigia del ventesimo” (come da normativa vigente), in relazione alla composizione di mq.123, indicata in atti.
I motivi del ricorso, avviato dallo Studio Legale Labonia, hanno dimostrato come vi fosse un errore di base nei calcoli disposti dal Comune e fatti propri dai giudici di merito, che aveva creato confusione tra superficie lorda e netta nelle valutazioni.
La disputa si è sviluppata quindi, proprio sulle modalità di calcolo della reale superficie del cespite.

L’attività difensiva è riuscita a dimostrare l’errore materiale di calcolo, posto alla base della motivazione e del dispositivo della pronuncia di Corte d’Appello, che si è risolta con un evidente vizio logico della motivazione stessa, ai sensi dell’art. 360, comma 5, Codice Procedura Civile.

Accolto in conseguenza il ricorso dell’acquirente in riferimento alla sentenza impugnata e, per l’effetto, disposto il rinvio per un nuovo esame, anche in merito alle spese di giudizio.