Lo ha stabilito la sezione lavoro della Cassazione nella sentenza 10158/21 pubblicata il 16 aprile 2021. I Supremi Giudici infatti hanno stabilito che, la prestazione dell’informatore scientifico può essere svolta anche nell’ambito del rapporto subordinato quando egli si limita a presentare il prodotto ai medici mentre, l’agente deve promuovere la conclusione dei contratti dal momento che l’obbligazione è di risultato e non di mezzi. Dunque viene bocciato il ricorso della società e diventa definitiva l’illegittimità del recesso , in quanto non vi è alcun dubbio che il rapporto rientri nella parasubordinazione, come viene dimostrato dalle modalità di calcolo del compenso variabile. Quindi l’azienda, deve reintegrare il prestatore in servizio oppure deve pagargli un’indennità di cinque mensilità perché l’azienda ha meno di quindici dipendenti e non giova al datore contestare la subordinazione perché è assodato che quando l’informatore promuove solo in via marginale la conclusione dei contratti è da considerare tale.