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E’ escluso il danno biologico parentale se la vittima decede per complicazioni legate all’incidente.

La terza sezione civile della Corte di Cassazione con ordinanza 13723/22 pubblicata il 2 maggio, ha sancito che, non spetta agli eredi il risarcimento del danno biologico da perdita parentale se, l’evento morte è indipendente dalle lesioni subite a causa del sinistro. Difatti, tale tipologia di danno, viene riconosciuto soltanto laddove, vi è nesso causale tra la lesione e il sinistro e, dunque, la vittima, deve aver vissuto per un lasso di tempo ragionevole e, in ogni caso, la lesione del diritto alla salute ex art. 30 Costituzione, deve essere una condicio sine qua non dell’evento morte. Nel caso in esame, il conducente, era morto a distanza di due anni e mezzo dal sinistro per fattori del tutto indipendenti da esso. Pertanto, secondo la Cassazione, la liquidazione del danno biologico, nei casi di morte per lesioni del tutto indipendenti dall’incidente, va calcolata tenuto conto del tempo in cui la vittima ha patito i danni non patrimoniali a seguito dell’incidente e, non tenendo conto della durata della vita futura. Dunque, laddove manca il nesso di causalità, ovvero il nesso causa-effetto tra fatto ed evento, è da escludersi il risarcimento agli eredi del danno da perdita parentale.