Sul punto si è espressa la sezione lavoro della Corte di Cassazione nella sentenza del 17 luglio 2018 n. 19012. La questione riguardava una dipendente di Poste S.p.a., che rivendicava il diritto all’assunzione in virtù del suo inserimento nell’apposita graduatoria prevista da un accordo sindacale per la definizione del contenzioso pendente con i lavoratori già assunti a tempo indeterminato, assunzione che la società aveva, invece, negato. In particolare, la società aveva richiesto la presentazione del certificato penale e del certificato dei carichi pendenti e, rilevando la presenza di un procedimento penale pendente, aveva negato l’assunzione alla stessa. La lavoratrice dunque, ha promosso ricorso, rivendicando il diritto d essere assunta, ricorso che è stato accolto dai giudici di merito, dal momento che, il CCNL di settore, tra i documenti da presentare in sede di assunzione prevedeva esclusivamente, il certificato dei carichi penali e non il certificato dei carichi pendenti, per cui la richiesta di quest’ultimo doveva ritenersi illegittima e contraria al principio di presunzione di non colpevolezza sancito dall’art. 27 Cost. I Supremi Giudici, hanno confermato tali conclusioni ed hanno avallato l’interpretazione data dai giudici di merito, risulta infatti, inequivocabile nel suo tenore letterale, la norma contrattuale nel suo riferimento al solo certificato penale. Inoltre, chiarisce la Corte, non è possibile procedere con una interpretazione estensiva della norma, stante la sua natura eccezionale rispetto all’art. 8 St. Lav., la quale vieta al datore di lavoro di effettuare indagini su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale.