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È stalking anche l’abuso di messaggi whatsapp

Sentenza 7821/2023 Corte di Cassazione

Il reato di stalking, ai sensi dell’art. 612 Codice Penale, si configura quando vengono poste in essere, continuativamente, condotte persecutorie, atte a produrre uno stato di ansia e di paura nella vittima.
Detto illecito può essere attuato con diverse modalità: anche con l’uso continuo di messaggi WhatsApp o chat su piattaforme similiari.
Il comportamento persecutorio è equiparato allo stalking tradizionale, caratterizzato da pedinamenti minacce ed avvicinamenti fastidiosi.
Così come, per tali eventi, è a carico della persona offesa l’onere di provare l’illecito, anche nella fattispecie di uso dei social dovrà essere dimostrato quanto subito: in tal caso, sarà sufficiente uno screenshot dei messaggi, per ottenere la condanna dell’imputato. Non ha rilevanza, ai fini della compiutezza del reato, il fatto che la vittima possa bloccare il contatto e non ricevere più messaggi e si procede a querela di parte, entro sei mesi dall’ultima molestia
Ma la via dell’azione penale non è l’unica, potendo essere preceduta da una semplice segnalazione al Questore, che può procedere ad una preventiva ammonizione verbale.
Le pene previste sono da 1 a 6 anni di reclusione, con aggravanti previste in caso di azione svolta contro coniugi o familiari.