Sentenza 12178/2024 Cassazione Penale
La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui non sussiste, per la Polizia Giudiziaria, l’obbligo di dare avviso al difensore di fiducia dell’interessato del compimento dell’atto irripetibile ed urgente.
La difesa dell’imputato aveva dedotto la nullità degli accertamenti urgenti in ordine allo stato di ebbrezza dello stesso.
Nel caso di specie, gli agenti non avevano comunicato al difensore di fiducia la facoltà di assistere all’atto irripetibile dell’accertamento etilometrico dunque, a nulla valeva la natura di atto urgente fatta valere dalla sentenza impugnata, per giustificare la legittimità del procedimento tecnico.
Sancito che, in tema di “guida in stato di ebbrezza”, l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p., “deve essere rivolto al conducente del veicolo solo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentate dell’alcolemia, con la richiesta di sottoporsi al relativo test, ma tali avvisi non devono, invece, essere dati al conducente all’atto del compimento di accertamenti preliminari e meramente esplorativi“.
Dunque, deve ritenersi che gli esami di accertamento con etilometro per controllare il tasso di alcool nel sangue, debbano ricondursi agli atti previsti dall’art. 354, comma 3, del codice di procedura penale.
Non è quindi configurabile, a carico della Polizia Giudiziaria operante, l’obbligo di attendere l’arrivo sul luogo del difensore di fiducia avvisato dall’interessato, per il compimento dell’alcoltest, trattandosi di atto urgente e indifferibile, il cui esito, in quanto legato al decorso del tempo, può essere definitivamente compromesso da un ritardo.(cfr.Cass.5860/2021)