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È UN SEMPLICE RITARDO: NON UNA MANCATA ASSISTENZA!

Sentenza 21069/2024 Corte Cassazione

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il reato configurato dall’art. 570-bis cod. pen. non è integrato da qualsiasi forma di inadempimento civilistico: di fatto necessita di un comportamento grave e protratto nel tempo, tale da incidere realmente sulla entità dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire.

Il caso preso in esame dalla Suprema Corte, era riferito ad un ritardato pagamento degli assegni mensili di mantenimento da parte di un genitore, con susseguente condanna da parte della Corte di Merito.

La Cassazione ha concluso che la sporadicità ed occasionalità del fatto, prevista dall’art. 131 bis c.p., non era stata dovutamente esaminata dai giudicanti.

La sentenza impugnata, quindi, si è prestata alla doglianza formulata, concernente la negata applicazione della causa di non punibilità, per speciale tenuità del fatto.

I giudici di appello si erano limitati, in maniera apodittica ed in assenza di reale motivazione (art. 125 c.p.p., comma 3), ad opporre un carattere abituale della condotta contestata, omettendo di procedere al necessario approfondimento valutativo.
La limitata durata dell’arco temporale in cui si era manifestato l’inadempimento, e la prova dell’avvenuto assolvimento all’obbligazione, obbligavano ad una più attenta valutazione dell’illecito.

Tale approfondimento risultava necessario ai fini di applicabilità della speciale causa di non punibilità, per tenuità del fatto, e la mancanza ha imposto l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altro organo giudicante.