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ED IO CHE C’ENTRO? PERCHÉ MI ABBATTETE LA CASA?

Sentenza 1265/2024 Corte Cassazione
(Approfondimento legale)

La Suprema Corte, con la sentenza in oggetto, ha chiarito che “l’ordine di demolizione” impartito dal giudice con la sentenza di condanna, è suscettibile di revoca solo quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all’immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l’abusività.
Ovviamente, è dovere e potere del giudice dell’esecuzione, verificare la legittimità dell’atto concessorio, sia per la sussistenza dei presupposti per la sua emanazione, sia per i requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge. (cfr. Cass. 47402/2014 – 17478/2002).

In buona sostanza poi, l’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna per reati edilizi, ha natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve, in conseguenza, essere eseguita nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene, con un diritto reale o personale di godimento: ciò anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato.
L’ alienazione a terzi della proprietà dell’immobile non determina, quindi, stasi esecutiva all’ordine di demolizione: l’acquirente in buona fede potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell’avvenuta ottemperanza dell’ordine giudiziario (cfr.Cass.37120/2005 – 4278/2009 – 16035/2014 – 42699/2015).

In conseguenza non è interesse di esso acquirente in buona fede, avanzare alcuna impugnazione nei confronti del provvedimento, creare un incidente di esecuzione, prospettare l’eventuale sanabilità degli abusi o sollevare altri rilievi in ordine alla regolarità o alla legittimità della demolizione: ciò presupporrebbe una titolarità del manufatto che, invece, è ormai acquisito al patrimonio comunale e destinato alla demolizione (cfr.Cass. Pen. 36747/2021, 49416/2019, 7399/2019, 45432/2016).