Feb
04
2021
Off
La seconda sezione del Tar Lombardia con sentenza 2572/20, ha stabilito che è esente dal permesso di costruire soltanto la pergotenda che ripara dal sole ed intemperie, che soddisfa esigenze temporanee così come sancito dal D.lgs. Scia, ovvero il D.lgs. 226/16. Pertanto, il titolo edilizio si esclude soltanto per le opere che non comportano un aumento del volume e della superficie coperta, non creano o modificano un organismo edilizio, non alterano il profilo dell’edificio e, che possono essere rimosse con facilità al termine della necessità. In caso contrario si dovrà procedere alla demolizione
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