Emergenza COVID-19 e nessuna riduzione dell’assegno di mantenimento.
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Apr
02
2021
Off
Non scatta la riduzione dell’assegno di mantenimento che il genitore deve garantire ai figli nonostante la contrazione dello stipendio dovuto alla Cassa integrazione Covid. E’ ciò che afferma il Tribunale di Torino che, con la sentenza n. 1224/21, depositata dalla settima sezione civile, respinge la domanda di un uomo che citava in giudizio l’ex moglie.
Va precisato come l’onerato non contribuisca in maniera significativa al mantenimento diretto della figlia (che vive unitamente alla madre in Abruzzo) e, per l’altro, devono certamente ritenersi aumentate le esigenze della ragazza che frequenta l’università. L’uomo si è limitato a produrre «esclusivamente le buste paga riferite ai mesi di aprile e maggio, nei quali effettivamente la retribuzione ha subito una sensibile riduzione, in conseguenza dell’applicazione della Cassa Integrazione Covid, ma non abbia invece prodotto anche le dichiarazioni dei redditi aggiornate e gli estratti dei conti correnti riferiti ai mesi successivi»,però non si piò escludere che questa contrazione sia rimasta limitata ai soli mesi del lockdown nazionale. Pertanto il tribunale ha deciso che il ricorrente dovrà dare un assegno mensile di 250 euro per la figlia e un contributo di 150 euro per il figlio.
Avvocato Simone Labonia
Cassazionista
Iscr. Albo Avv. di SA 3678
Iscr. Albo Giuris. Sup. 72554
C.f. LBNSMN73D01F839T
P. Iva 03438870655