Nuove disposizioni per quanto riguarda il pignoramento presso terzi effettuato da equitalia: l’ordine di pagamento a terzi puo’ valere per tutti i crediti.
Il pignoramento presso terzi e’, ormai, uno strumento sempre piu’ utilizzato da parte di Equitalia.
Parliamo, appunto, dell’ordine di pagamento che l’agente della riscossione rivolge direttamente al terzo, debitore del soggetto iscritto a ruolo, senza passare attraverso la citazione davanti al giudice dell’esecuzione.
Questa procedura puo’ essere eseguita per qualsiasi tipo di credito pignorabile. E’ questo il caso, ad esempio, dei crediti professionali o commerciali oppure dei conti correnti bancari.
Per somme a ruolo superiori a 25.000 euro, equitalia puo’ anche disporre accessi presso i locali aziendali del debitore, per individuare i crediti aggredibili.
L’agente della riscossione, una volta identificato il terzo potenziale debitore di somme al contribuente moroso, puo’ notificare la richiesta della dichiarazione con la quale il terzo attesta il titolo e l’entita’ del credito vantato dal contribuente nei suoi confronti.
Ottenuta, in questo modo, l’attestazione del credito, viene notificato l’ordine di pagamento dell’importo certificato direttamente in favore dell’agente, sino a concorrenza della somma a ruolo.
Da notare bene che, a differenza del pignoramento ordinario per i privati, nel caso del pignoramento di Equitalia non e’ necessario presentarsi davanti al giudice con un’udienza di assegnazione delle somme. Tutto, infatti, avviene automaticamente in via amministrativa.
Il termine per eseguire il versamento e’ di 60 giorni dalla notifica del pignoramento.
Qualora il terzo non ottemperasse all’ordine di Equitalia, l’unica conseguenza e’ che quest’ultima deve attivare l’ordinaria procedura davanti al giudice dell’esecuzione.
Disposizioni particolari sono dettate in caso di pignoramento dello stipendio. Gli stipendi possono essere pignorati da Equitalia (o da altri concessionari per la riscossione) con un prelievo mensile massimo fissato nella misura di:
• 1/10 nel caso in cui l’importo mensile percepito dal debitore sia minore di 2.500 euro netti
• 1/7 nel caso in cui l’importo mensile percepito dal debitore sia compreso fra 2.500 e 5.000 euro netti
• 1/5 nel caso in cui l’importo mensile percepito dal debitore vada oltre i 5.000 euro netti.
• 1/10 nel caso in cui l’importo mensile percepito dal debitore sia minore di 2.500 euro netti
• 1/7 nel caso in cui l’importo mensile percepito dal debitore sia compreso fra 2.500 e 5.000 euro netti
• 1/5 nel caso in cui l’importo mensile percepito dal debitore vada oltre i 5.000 euro netti.
Il problema del pignoramento presso terzi di stipendi e pensioni e’ che, sebbene sia obbligatoria la notifica dell’atto di pignoramento anche al debitore iscritto a ruolo, non sempre nei fatti le societa’ di Equitalia vi provvedono tempestivamente.
Potrebbe, quindi, accadere che il contribuente venga a conoscenza del pignoramento solo a cose fatte, quando, cioe’, il terzo ha provveduto a versare l’importo richiesto all’agente della riscossione.
Per evitare cio’, occorrerebbe prevedere per legge che il provvedimento produca effetti solo dalla notifica al debitore iscritto a ruolo: cosi’ facendo, si obbligherebbe il terzo a verificare l’esatto assolvimento della comunicazione, prima di procedere al pagamento in favore di Equitalia.
Fonte: Indebitati.it