Sentenza 39107/2024 Corte Cassazione
“In tema di associazione di tipo mafioso, la mera “contiguità compiacente”, così come la “vicinanza” o “disponibilità” nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio, non costituiscono comportamenti sufficienti a integrare la condotta di partecipazione all’organizzazione, ove non sia dimostrato che, l’asserita vicinanza a soggetti mafiosi, si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria (cfr. Cass.12753/2024 – 40746/2016 – 25799/2015).
Questo concetto risulta in linea con le indicazioni espresse dalle Sezioni Unite, che hanno esemplificato la condotta partecipativa mafiosa in chiave dinamico-funzionale: ovvero quando l’autore “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei fini criminosi.
Rimangono fuori gli atteggiamenti di mera “compiacenza” verso un determinato apparato mafioso o di ammirazione nei confronti di suoi affiliati, sia pur quando essi si siano concretizzati in rapporti intrattenuti con uno o più esponenti, se tali rapporti non si risolvano in un vero e proprio comportamento partecipativo nei confronti del sodalizio.
In molte situazioni, alcuni soggetti si sentono quasi obbligati a dimostrare compiacenza nei confronti di organizzazioni malavitose, non per comunione di intenti delinquenziali, ma per evitare ritorsioni che possano coinvolgere il loro ambito professionale o familiare.