Sentenza 7211/2024 Corte Cassazione
La sentenza citata ha preso in esame il ricorso avanzato da un individuo che, pur avendo investito un pedone guidando in stato di ebrezza e senza fermarsi a soccorrerlo, invocava per entrambi i reati il riconoscimento delle attenuanti, avendo la propria compagnia assicurativa, provveduto ai ristoro economico del danno procurato.
Il motivo di difesa è stato ritenuto infondato, dovendo richiamarsi sul punto l’orientamento negativo già espresso dalla giurisprudenza della Corte. (cfr.Cass. 5050/2019).
Il ricorrente intendeva sovrapporre i danni arrecati dal sinistro stradale e quelli riconducibili all’omesso soccorso.
Con tutta evidenza il ristoro dell’assicurazione, avrebbe potuto al più riguardare i primi, ma non i secondi: laddove la circostanza attenuante dell’integrale riparazione del danno non risulta applicabile al reato di omessa prestazione dell’assistenza, trattandosi di reato istantaneo di pericolo.
Nella più recente interpretazione, si è affermato che la circostanza attenuante dell’integrale riparazione non è applicabile al reato di guida in stato di ebbrezza, in quanto la causazione di lesioni a terzi, (pur essendo una possibile conseguenza della condotta di guida in stato di alterazione), non costituisce effetto normale di tale reato.
L’attenuante del risarcimento del danno sarebbe, invece, compatibile con l’eventuale reato di lesioni colpose, che sia connesso a quelli di fuga ed omissione di soccorso (che invece ne risulterebbero estromessi).
In buona sostanza, è apparso infondato anche il punto relativo all’intervenuto esborso da parte dell’imputato, al fine di attenuare la conseguenze dannose del fatto.
Il motivo appare generico in ordine all’anteriorità della condotta rispetto al giudizio, che deve considerarsi irrilevante proprio per la natura plurioffensiva dei reati ascritti.