R.G.1859/2020 Tribunale Salerno – Sez.Lavoro
Nella sentenza che prendiamo in esame, che ha visto vincente la parte opposta patrocinata dallo Studio Legale Labonia, l’opponente società aveva preso posizione avverso un decreto ingiuntivo, emesso dallo stesso tribunale, che le imponeva il pagamento di una somma a favore della lavoratrice.
Come accade allorquando la nostra normativa assegna termini perentori per le procedure, il seppur valido dedotto della società opponente ha avuto poco spazio di operatività.
Di fatto, la contestazione del diritto a procedere, rivendicato sulla base di una manleva formale rilasciata dalla lavoratrice (dipendente di una società che aveva rapporto di appalto con la ingiunta opponente), si è scontrata con l’eccezione preliminare avanzata dallo Studio Legale Labonia, in merito alla omessa notifica nei termini di legge del ricorso che, di fatto, rendeva inammissibile ed improcedibile l’azione di opposizione.
La confusione era stata creata proprio dal giudice, che aveva consentito la rinotifica del ricorso, all’esito della prima udienza di trattazione.
La costante giurisprudenza di merito, però, lo ha costretto a tornare sulla propria decisione in quanto risulta appurato che, nel rito del lavoro, l’appello pur proposto nei termini risulta comunque improcedibile, laddove la notificazione del ricorso non sia avvenuta in maniera corretta.
Preclusa quindi la concessione di un termine ex art. 291 c.p.c.per cui, il mutato orientamento del giudicante, ha dato ragione alla difesa di parte opposta con confermata esecutività del decreto ingiuntivo.