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Escluso il risarcimento del Comune al pedone disattento.

La sesta sezione civile della Corte di Cassazione con ordinanza 6554/21 ha sancito che, non vi è alcun risarcimento da parte del Comune al pedone imprudente che inciampa mentre scende dal marciapiede, riportando danni personali. In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del pedone, che entra in contatto con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza sull’evento dannoso, in applicazione dell’art. 1227 c.c. e riconducibile al principio di solidarietà ex art. 2 Costituzione. Ne segue che, quanto più il danno è suscettibile di essere superato attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle normali cautele, più incidente sarà l’efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento. Pertanto, la causa dell’incidente è riconducibile al caso fortuito in virtù del comportamento imprudente del pedone, idoneo a spezzare la causalità tra la causa e l’evento dannoso.