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Esecuzione forzata per credito minimo e carenza di interesse

Ordinanza 1489/2023 Corte di Cassazione

Questa vicenda nasce a seguito di una procedura esecutiva, avviata nei confronti di un’amministrazione comunale, sulla base di un credito inferiore ad €500.
Il creditore, ottenuto il titolo esecutivo, ha avviato una procedura di espropriazione immobiliare contro la quale, lo stesso ente convenuto, ha proposto formale opposizione.
La Cassazione ha accolto la tesi del Comune, richiamando addirittura i dettami dell’articolo 24 della Costituzione Italiana, in merito al diritto di azione del creditore, che deve rispettare regole di correttezza e buona fede. Negata, quindi, la sussistenza dell’interesse ad agire “in executivis” per il modesto importo della somma.
Riconosciuta, come legittima, l’azione per il soddisfo delle proprie spettanze, soprattutto dopo che è stato concesso un congruo lasso di tempo per ottemperare: ritenuto invece non accettabile lo strumento espropriativo, nell’azione esecutiva intrapresa.
In buona sostanza, la Corte riconosce il diritto ad agire ma non la scelta della procedura espropriativa, che aggraverebbe di costi spropositati il soddisfo di un credito minimale.