La Corte di Cassazione con sentenza 11796 del 29 marzo 2021, respingendo il ricorso di un manager di Trieste, ha sancito che l’imprenditore rischia la condanna per evasione dell’Iva anche se i conti aziendali sono temporaneamente pignorati, giacché la crisi di liquidità e il mancato versamento dell’imposta non fungono da scriminanti. In tema di reato di omesso versamento Iva, la colpa del contribuente non viene meno neanche in caso di crisi di liquidità del contribuente alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non vengano adottate tutte le misure per provvedere al pagamento del tributo e, nel caso in cui l’omesso pagamento dipenda dal mancato incasso Iva per altri inadempimenti, non vengano provati i motivi che hanno determinato l’emissione di fatture precedentemente alla ricezione del corrispettivo. Pertanto, nei reati tributari, l’evasione Iva dipeso dal mancato incasso per inadempienza contrattuale dei propri clienti non esclude il dolo ex art. 10 ter d.lgs. n. 74 del 10 marzo 2020, atteso che l’obbligo di versamento prescinde dalla effettiva riscossione delle relative somme e, che l’inadempimento del debitore è riconducibile al rischio d’impresa che, può essere evitato anche con il ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi.