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EVASIONE VERSAMENTO I.V.A.: PUÒ SUSSISTERE UN “RAGIONEVOLE DUBBIO”!

Sentenza 1037/2024 Tribunale Salerno

Con questa sentenza, integralmente riconosciuta la ragione difensiva dello Studio Legale Labonia, che patrocinava un imprenditore accusato dell’evasione dei versamenti IVA annuali, sulla base di un accertamento effettuato dalla Guardia di Finanza, per un ammontare di oltre €110.000.
L’esito della Camera di Consiglio ha dato ragione all’imputato in quanto, i fatti in contestazione, non hanno assunto una caratteristica tale da indurre ad una pronuncia di colpevolezza, “al di là di ogni ragionevole dubbio“.
Dalla testimonianza del personale della Guardia di Finanza, veniva evidenziato che la verifica effettuata aveva valutato una somma del fatturato, complessiva tra enti pubblici e privati.
La maggior parte di tale fatturato era stato emesso nei confronti di un ente a partecipazione pubblica, dai verbalizzanti considerata azienda privata e quindi non suscettibile di versamento IVA differito, (ovvero da effettuare al momento dell’effettivo incasso).
Fondamentale il parere “pro veritate” depositato in atti da parte della difesa, in cui un consulente aveva attentamente valutato lo “status” dei beneficiari delle fatture emesse, evidenziando la differenza tra chi pagava in tempi brevi (con immediato rilascio di documento fiscale), e chi invece dilazionava fino a dodici mesi i pagamenti (con versamento IVA differito al momento dell’effettivo introito).
Tale circostanza veniva confermata anche da altri testimoni, che avvaloravano tale modalità anche da parte del cliente privato a partecipazione pubblica.
Dimostrato, dall’azione difensiva dello Studio Legale Labonia, il “non superamento” della soglia di punibilità, necessaria per la configurazione dell’illecito.
In mancanza della prova di un “dolo specifico“, consistente nella consapevolezza di evadere l’imposta per una soglia superiore a quella prevista dalla legge, prosciolto l’imputato dalle accuse addebitategli, perché il fatto non costituisce reato!