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FACEBOOK ED INSTAGRAM: PORTO FRANCO PER IL REATO DI MOLESTIE

Sentenza 40033/2023 Corte Cassazione

Con la sentenza citata, la Corte di Cassazione ha sancito che il reato di molestia, come configurato dall’art. 660 Codice Penale, non è configurabile in relazione a messaggi inviati tramite Facebook ed Instagram.
Il motivo della decisione si basa sul fatto che, in tali piattaforme di social network, è il destinatario ad attivare in piena autonomia le messaggistiche in arrivo: in conseguenza, manca l’interazione immediata tra mittente e destinatario, come avviene invece con le comunicazioni telefoniche. Cruciale, quindi, la possibilità del destinatario di porre un filtro, che gli permetta di effettuare una libera scelta, in riferimento ai messaggi da ascoltare.
Per integrare il reato, quindi, devono concorrere le condotte moleste del soggetto attivo, la pubblicità, l’apertura al pubblico del luogo dove si attuano, o l’utilizzo del mezzo telefonico.
Il telefono assume, in conseguenza, particolare rilevanza proprio per il carattere invasivo del contatto: disattivare l’apparecchio significherebbe limitare la libertà individuale di comunicazione, garantita dall’art. 15 della Costituzione.
Esclusa, dunque, l’ipotesi di reato a mezzo posta elettronica, in quanto la modalità della comunicazione è asincrona e non invasiva.