La terza sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 36711/21 ha sancito che, scatta la condanna anche se il dipendente, non timbrando personalmente il badge non ha causato alcun disservizio alla Pubblica Amministrazione. Nel caso in esame, il dipendente di un’azienda ospedaliera veniva condannato per falsa attestazione perché, era solito scambiare il cartellino con un collega e secondo il gup non si integrava il reato di falsa attestazione in quanto, oltre alla condotta illecita era necessario recare un disservizio a causa della sua concreta assenza. La Cassazione, uniformandosi a quanto sancito dalla Corte d’Appello, ha ribaltato l’assoluzione sancendo che, il dipendete è responsabile anche per il solo scambio del badge anche in essenza di un vero e proprio disservizio e, pertanto, si esclude la punibilità per la particolare tenuità del fatto. In reato, infatti, si consuma per il solo fatto di aver delegato un altro soggetto alla timbratura del badge, a prescindere dal danno provocato all’azienda ospedaliera.