Sentenza 1407/2015 Tribunale di Milano
Non risulta facile, alla luce della vigente normativa, punire penalmente chi riesce ad ingannare il proprio partner circa i propri sentimenti, inducendolo ad attuare prestazioni economiche.
Esclusa dalla sentenza la possibilità di configurare, in simili casi, il reato di truffa e di appropriazione indebita: andrebbe dimostrata una condotta fraudolenta tale da costringere in errore la controparte, sulle reali intenzioni affettive. Configurabile quindi un comportamento, definibile solo come “truffa sentimentale”, astrattamente riconducibile al delitto di cui all’art. 640 Codice Penale.
In conseguenza risulta concretamente impraticabile la via delle sanzioni penali: nel caso specifico preso in esame, come quasi in tutti quelli riconducibili a questa fattispecie, impossibile configurare una pulibilità penale, in assenza di condotta fraudolenta e per mancanza di dolo iniziale.