Flash per 02/08
Sentenza 23891/2019 Corte Cassazione
Secondo i dettami dell’art. 479 Codice Penale, commette il reato di “falso ideologico” chi attesta il falso in un atto pubblico o nella presentazione di un documento, che configuri dichiarazioni alterate e false o ne ometta altre necessarie.
Ovviamente, nel calcolo della punibilità, la stessa viene aumentata laddove il reato venga materialmente consumato dal Pubblico Ufficiale, prevedendo la reclusione da 1 a 6 anni.
Diversa è la fattispecie di “falso morale”, che riguarda la forma del documento, ma non la veridicità del contenuto.
Un atto viene considerato falso, dunque, in due specie diverse di ipotesi: quando attesta fatti non veri o viene modificato dopo la sua formazione.
Il primo esempio è quello che configura il “falso ideologico”, il secondo è quello che, invece, esplicita la contestazione di “falso materiale”.
In alcuni casi il falso ideologico viene considerato innocuo, ovvero privo di una concreta pericolosità, non incidendo sul bene tutelato: per meglio specificare, quando l’attestazione infedele è completamente irrilevante ai fini del valore dell’atto pubblico e del suo significato probatorio e, quindi, non produce effetti sulla funzione documentale dello stesso.
Ai sensi dell’art. 2700 Codice Civile, l’atto pubblico fa fede fino a querela di falso.
Ai sensi dell’art. 483 Codice Penale poi, chi attesti falsamente al pubblico ufficiale dati dai quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a 2 anni di carcere.