La prima sezione della Corte di Cassazione con sentenza 7413/22 del 7 Marzo ha sancito che, in caso di fecondazione eterologa tra coppie omosessuali, la madre non biologica non può registrare nell’atto di nascita il bambino come suo figlio e, pertanto, non può considerarsi genitore. In Italia, la Legge Cirinnà, non consente alle coppie omosessuali di rincorrere alla fecondazione in vitro in quanto, si tratta di un rimedio riconosciuto alle sole coppie eterosessuali in caso di infertilità e/o sterilità e, in caso contrario, non vi è alcun rapporto tra figlio e genitore che non ha partecipato alla procreazione. Infine, la Cassazione ha sancito che, pur dovendo sempre e comunque tutelare il best interest del minore, non può essere automaticamente applicata una normativa che contrasta con quella territoriale.