Ddl 07/03/2025 Consiglio Ministri
Approvato il Disegno di Legge per l’introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime.
Il provvedimento introduce la nuova fattispecie penale di “femminicidio”, punita con la pena dell’ergastolo, per rispondere all’estrema diffusione del fenomeno e alla struttura del reato.
È previsto che sia punito con tale pena:
“chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità”.
Questo intervento si inserisce nel quadro degli obblighi assunti dall’Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul e segue le “linee operative delineate dalla direttiva (UE) 1385/2024 in materia di violenza contro le donne, nonché dalle direttive in materia di tutela delle vittime di reato”.
Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha espresso soddisfazione per l’introduzione della nuova norma, asserendo che si tratta di una “manifestazione potente di attenzione dello Stato a questa problematica che è emersa in questi ultimi anni in maniera così dolorosa, e che deve avere un riconoscimento penale di prima levatura”.
Tuttavia, il nuovo reato autonomo di femminicidio presenta due possibili profili di incostituzionalità riguardanti:
il principio di uguaglianza ed il principio di tassatività e determinatezza della fattispecie penale.
Il primo, sancito dall’articolo 3 della Costituzione italiana, prevede che “tutti i cittadini abbiano pari dignità sociale e siano eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali”.
L’introduzione di una fattispecie di reato specifica per l’uccisione di una donna potrebbe sollevare questioni riguardo alla parità di trattamento tra i sessi.
Inoltre, il principio di tassatività e determinatezza della fattispecie penale richiede che le norme incriminatrici siano formulate in modo chiaro e comprensibile: la definizione di “femminicidio” potrebbe risultare troppo ampia o vaga, rendendo difficile l’applicazione della norma, violando questo principio costituzionale.