
Sentenza 101/2025 Corte Costituzionale
La Corte, con la sentenza di recente depositata, ha dichiarato “non fondate” le questioni sollevate dal Tribunale di Brindisi circa la legittimità costituzionale del fermo amministrativo delle navi ONG, previsto dall’art. 1, comma 2-sexies del d.l. 130/2020, noto come “Decreto Piantedosi”.
La vicenda trae origine dall’operazione del febbraio 2024, quando la nave “Ocean Viking” (SOS Méditerranée), soccorse 261 migranti in più missioni. Il Viminale contesto’ che il comandante, in contrasto con le richieste delle autorità italiane, aveva superato i limiti stabiliti. Ne conseguì il fermo della nave, impugnato in tribunale.
La Corte ha definito il fermo come una sanzione amministrativa punitiva, tuttavia conforme ai principi di determinatezza previste dall’art. 25 Cost.; non vi sarebbe quindi violazione del principio di legalità.
La misura si inserisce in un quadro coordinato con la Convenzione di Amburgo (SAR), e rispetta l’obbligo prioritario di soccorso e il divieto di respingimento.
La sanzione mira a tutelare la funzionalità del sistema di cooperazione internazionale in mare, colpendo condotte che lo compromettano senza giustificazioni legittime.
Sono stati, comunque, indicati limiti dalla Corte, soprattutto in merito alla priorità di salvataggio: nessun ordine, italiano o di terzi, che rischi vite umane o ostacoli il soccorso può essere considerato vincolante. Disobbligare in tali circostanze è non solo legittimo, ma doveroso.
Per chiarezza normativa, la Corte ha riaffermato che la norma descrive in modo chiaro la condotta punibile ed evita arbitrii.
In relazione alla verifica sui fermi futuri, viene rinviata l’analisi dell’impatto dello “ius superveniens” (d.l. 145/2024) sulle nuove tempistiche del fermo (da 10 a 20 giorni, con reiterazione da 30 a 60 giorni).
La Consulta dunque, pur legittimando il meccanismo di controllo e sanzione delle navi ONG, ha posto limiti stringenti: il soccorso in mare è un dovere assoluto, e nessuna misura punitiva prevale sull’obbligo di salvare vite. La decisione riafferma l’equilibrio tra esigenze di ordine pubblico e diritti umani, richiedendo una lettura costituzionalmente orientata della vigente normativa.
Le ONG devono uniformarsi alle indicazioni italiane, salvo casi in cui obbedire comprometta la vita dei naufraghi e le autorità italiane conservano poteri di fermo, entro condizioni legali determinate: i giudici dovranno ora tarare la durata dei fermi alla luce della riforma del 2024.
In buona sostanza questa sentenza segna una svolta: lo Stato può controllare l’attività delle ONG, ma non criminalizzare chi salva vite.
