Sentenza 31741/2020 Corte di Cassazione
A chi non è successo di trovarsi, suo malgrado, nel bel mezzo di una assordante festa condominiale, pur non invitato.
Ovviamente mi riferisco ad un mal costume, più o meno diffuso, che autorizza gli organizzatori di feste nel proprio appartamento, a non tener conto del fastidio che il rumore può arrecare agli altri condomini.
Per un’attenta disamina del problema, bisogna tener conto del fatto che, detta turbativa, deve arrecare disturbo (o possa arrecarne), ad un elevato numero di persone, configurandosi altrimenti solo un illecito civile, nell’ambito dei rapporti tra vicini.
In buona sostanza, perché si possa configurare la sussistenza della contravvenzione ex articolo 659 Codice Penale, va accertata la natura del rumore ed il suo grado di invasività acustica, tale da poter arrecare fastidio ad una comunità di persone.
Per meglio chiarire, va accertato che l’entità del rumore crei turbativa non soltanto agli appartamenti immediatamente limitrofi, ma che detto frastuono produca nocumento a gran parte degli occupanti dello stabile.