In questo caso il giudice ha sbagliato a negare il pregiudizio patrimoniale non ammettendo alcun legame tra la paternità rifiutata e la patologia del richiedente. È quanto emerge dall’ordinanza 9255/21, pubblicata dalla terza sezione civile della Cassazione. E’ stato accolto il ricorso del figlio il quale lamenta di avere un disturbo bipolare a causa della denegata paternità. I giudici del merito nell’escludere il collegamento tra il disturbo schizoaffettivo con il rifiuto dal padre, cessano col negare anche il danno patrimoniale oltre che il pregiudizio alla salute. L’errore dei giudici sta nel non collegare al petitum la circostanza della denegata paternità, secondo lo specifico riflesso patrimoniale indicato: manca quindi la pronuncia sulla causa petendi.
Il figlio ha ricevuto, comunque, gli assegni di mille euro e 133 mila per danno esistenziale. Pertanto, l’istanza è rinviata al giudice.