Lo ha stabilito la terza sezione penale della Cassazione con la sentenza 24885/21, con la quale ha chiarito che gli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza durante la verifica fiscale sono utilizzabili per l’accertamento a prescindere dalla regolarità della loro acquisizione. Ciò perché nelle materie di loro competenza, svolgono funzioni di polizia giudiziaria e di polizia amministrativa. Nel caso di specie, la società interessata, aveva denunciato il fatto che il sequestro dell’hard disk era avvenuto illegalmente, ovvero attraverso l’accesso abusivo, ed inoltre, il manager aveva rifiutato di consegnare la password durante l’accertamento, perciò, i documenti informatici, a detta della società, risultavano essere inutilizzabili. I Supremi Giudici perciò hanno chiarito che “in materia di illeciti tributari, sono sempre utilizzabili quale notitia criminis
gli elementi raccolti dalla Guardia di finanza durante gli accessi, le ispezioni e le verifiche compiuti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, a prescindere dalla regolarità formale della loro acquisizione, in quanto a tali attività non è applicabile la disciplina prevista dal codice di rito per l’operato della polizia giudiziaria e quanto alle supposte modalità illecite”