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FURTARELLO PER BISOGNO: QUALE FATTISPECIE

Sentenza 28255/2023 Cassazione Penale

Quando viene riconosciuta una grave ed urgente necessità, si può configurare la fattispecie di “furto lieve”, a condizione del ridotto valore oggettivo delle cose sottratte, riguardo all’utilizzo a cui sono destinate.
Il caso specifico ha affrontato la condanna comminata ad una donna, con concessione delle attenuanti generiche, per un tentato furto di generi alimentari in un supermercato.
La Corte ha precisato che, la valutazione riguardo alla tenuità del valore, deve essere attuata sempre in senso relativo e mai assoluto, rispetto al fabbisogno minimo che ha indotto l’agente alla commistione del reato.
Si può parlare di “bisogno grave” quando, in mancanza di soluzione, si potrebbero attivare danni rilevanti, e di “urgenza”, quando non è possibile un differimento al soddisfacimento delle necessità.
In questo caso, sicuramente, c’è stata una valutazione morbida in quanto, oltre a generi alimentari, la donna aveva sottratto anche una confezione di “olio per capelli”.
Con benevolenza la Corte ha riconosciuto che, il “bisogno grave”, non deve essere necessariamente riferito solo ad esigenze di carattere alimentare, ma anche a necessità improrogabili, rispetto alla cura dell’igiene personale.
Cassata dunque la sentenza e rinviata la causa ai primi giudicanti, per maggiori approfondimenti.