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GARANTE PRIVACY: nessuna condanna per l’agente investigativo che pedina la ex di un cliente geloso.

La terza sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza 2243/22, in virtù delle modiche apportate al codice pravicy D.L. 196/200 mediante il Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation), ha sancito che, l’agente privato non può essere condannato per violazione della privacy anche se spia la ex moglie di un cliente, addirittura posizionando un gps nella sua auto. Nel caso in esame, veniva condannato a sei mesi di reclusione, il detective che, seppur mediante contratto, spiava la donna immortalandola con foto e, acquisendo informazioni personali per riferirle al marito particolarmente geloso. Secondo la Cassazione, il fatto non è previsto dalla legge come reato in quanto e, il trattamento illecito dei dati personali può essere commesso da chiunque ma non dal titolare del trattamento stesso; pertanto, l’ambito di rilevanza penale della fattispecie in esame viene compresso, restando la possibilità per la donna di agire in sede civile e, chiedere il risarcimento direttamente all’investigatore per danno cagionato da fatto illecito.