La quarta sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza 392/22 ha sancito che anche il chirurgo risponde se il ferrista lascia la garza nell’addome del paziente in quanto, è il capo dell’equipe, in virtù della posizione di garanzia che riveste, a dover vigilare circa l’operatore degli infermieri anche se, il ministero della salute prevede che siano questi ultimi a dover controllare il materiale di ingresso e di uscita nel corpo del paziente. il chirurgo non risponde per lesioni personali ma permangono gli effetti civili in quanto è tenuto a risarcire il paziente con prognosi superiori a 40 giorni cagionata dalla garza. il rapporto tra medico e infermiere è da intendersi in senso collaborativo e non di subordinazione. pertanto, il medico è responsabile per culpa in vigilando, in quanto l’omesso controllo dipende dall’inosservanza delle misure di cautela poste al capo dell’equipe.