Sentenza 43929/2023 Cassazione Penale
Continuiamo la nostra osservazione, in riferimento alla concessione delle “attenuanti generiche” che, molto spesso, vengono considerate facile terreno di conquista, da parte di chi svolge azione difensiva.
Questo avviene, quasi sempre, quando a delinquere sono soggetti di giovane età e viene dato, quasi per scontato, che questo “status” vada a braccetto con una “ridotta capacità di intendere e di volere”. Questa sentenza chiarisce proprio un principio opposto, ovvero che la giovane età dell’imputato non può giustificare la concessione di attenuanti generiche, ma è necessario che il giudice accerti, come tale condizione abbia realmente influito sulla personalità del reo.
Nel caso specifico, i giudici dell’appello avevano, sì, preso in considerazione questo elemento, ma le modalità dell’azione e l’intensità del dolo, avevano fatto scemare l’ipotesi di concessione di detto beneficio.
Altro che giovane età!
L’autore dell’atto delittuoso aveva volutamente portato con sé un’arma da taglio, per infierire sulla vittima, ed aveva effettuato una telefonata per simulare di essere lontano dalla casa della stessa: successivamente aveva tentato di scagionarsi, giustificando il gesto come dovuto ad un presunto attacco di epilessia, a cui sarebbe seguita un amnesia sull’accaduto, (oltre l’uso di cannabis poco tempo prima dell’azione omicidiale).
In conseguenza, la gravità della condotta e la lucidità nel cercare “vie di fuga”, hanno giustamente impedito la concessione delle attenuanti generiche, pur in presenza di un parziale vizio di mente.