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GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO PENDENTE: CARTELLA ESATTORIALE NULLA.

La Corte di cassazione con l’ordinanza n. 8885 del 31 marzo 2021, respingendo il ricorso dell’Agenzia delle entrate ha sancito che, la cartella esattoriale può essere annullata se il contribuente impugna l’accertamento precedente alla riscossione. Il ricorso proposto dal contribuente verso l’avviso d’accertamento è idoneo a introdurre un processo tributario e quindi a impedire che l’accertamento diventi definitivo, senza che a questa regola faccia eccezione l’ipotesi in cui il ricorso possa essere inammissibilità, in quanto, in caso di contenzioso tributario, deve essere accertata dal giudice adito. Pertanto, la definitività dell’accertamento è esclusa dalla pendenza del procedimento giurisdizionale di impugnazione di quest’ultimo, essendo sufficiente la presentazione di un atto idoneo a devolvere alla competente commissione tributaria il sindacato sul provvedimento.