Sentenza 656/2023 Corte Appello Venezia. In epoca di sindacati sempre sul piede di guerra e di difese dei lavoratori, a prescindere dalle motivazioni, seppur valide, dei datori di lavoro, appare degna di attenzione questa sentenza, che ha dato ragione ad un’azienda, in merito al licenziamento di una dipendente, rientrata in attività al termine di un periodo di comporto, ovvero di assenza dal lavoro per malattia.
Alla ripresa del lavoro, detta dipendente, non aveva accettato di buon grado il trasferimento ad altra sede, sostenendo che detta scelta dell’azienda era contraria alle sue condizioni di salute e, quindi, non accettabile, in quanto le provocava stati di ansia e depressione.
Per quanto i giudicanti abbiano stigmatizzato detto trasferimento, non essendo stato preceduto da un approfondimento delle condizioni di salute della dipendente, non hanno però riconosciuto la valenza di tale mancanza, come sufficiente per avallare le richieste dell’attrice.
In buona sostanza, lo stato di depressione di cui la stessa soffriva, non era addebitabile o, quantomeno non dimostrato, al comportamento dell’azienda, bensì ad un più semplice “mal d’ufficio”, di cui la stessa soffriva.
Priva di colpe, quindi, la resistente, e convalidata la decisione di licenziamento per giusta causa e superamento del periodo di comporto.