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GRAVI INFRAZIONI CON AUTO AZIENDALE: LICENZIAMENTO GIUSTO.

La Corte di Cassazione con sentenza 9304 del 7 aprile 2021, respingendo il ricorso di un dipendente aziendale che si era immesso contromano in un viadotto ha sancito che, chi commette gravi infrazioni stradali con l’auto aziendale reagendo in malo modo nei confronti della polizia, può essere licenziato per giusta causa. Nel caso in esame, è stato inutile il ricorso della difesa che, tentava di far derubricare l’estinzione del rapporto da licenziamento per giusta causa a giustificato motivo in quanto, secondo il legale del dipendente, la condotta non era così grave ma, in extremis, poteva generare una sanzione conservativa. La Corte di Cassazione, invece, ha dato ragione all’azienda: infatti, la sezione lavoro, nell’accertare la sussistenza o meno della condotta, non è soggetto ad alcun vincolo derivante dalla tipizzazione contrattuale collettiva di giusta causa. Essa, infatti, ha valenza meramente esemplificativa, non preclusiva di essere valutata in ordine all’idoneità di un grave inadempimento, o di un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme etiche o del comune vivere, capace di provocare l’irreparabile rottura del rapporto fiduciario tra datore e lavoratore. Pertanto, il giudice, può fare riferimento alle valutazione delle parti sociali di gravità di determinate condotte come espressive di criteri di normalità, tenendo conto dell’art. 30 terzo comma L. 1836/2010, con il solo limite di non potere, laddove il comportamento del lavoratore addotto dal datore come giusta causa di licenziamento sia previsto dal contratto collettivo nazionale integrare una specifica infrazione cui corrisponde una sanzione conservativa, farne oggetto di un’autonoma valutazione per maggiore entità.