Lo ha sancito la terza sezione penale della Cassazione con la sentenza 3230/21 pubblicata il 27 gennaio, con la quale il ricorrente è stato condannato per il reato di violenza sessuale per aver palpeggiato i glutei di una sconosciuta sul treno, nonostante la lamentela da parte del medesimo, dell’inosservanza dell’articolo 526 c.p.p. per essere stata ritenuta utilizzabile l’annotazione della polizia, atto d’indagine che, nonostante sia stato inserito nel fascicolo del dibattimento, non risultava essere stato acquisito dal giudice ,non essendosi dato atto a verbale del suo deposito nel fascicolo del dibattimento, né della richiesta di acquisizione del pubblico ministero e del necessario consenso della difesa. La Suprema Corte ha ricordato infatti che, “l’eventuale incompletezza del verbale d’udienza e il fatto che nulla si attesti circa lo svolgimento di alcune attività non costituisce prova del mancato svolgimento delle stesse, non essendo peraltro impedite il ricorso a elementi esterni di valutazione, anche di carattere logico, per integrare quanto abbia formato oggetto della parziale documentazione”. Insomma, sussiste la possibilità di acquisire al fascicolo del dibattimento la documentazione concernente atti d’indagine che altrimenti non vi potrebbe confluire, con conseguente legittimità del suo utilizzo ai fini di prova.