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Guida in stato di ebbrezza e sospensione della patente

Flash per 25/08

Sentenza 163/2022 Corte Costituzionale

L’articolo 186 del Codice della Strada stabilisce che, se chi guida in stato di ebbrezza senza produrre un sinistro, sceglie come pena alternativa a quella detentiva e pecuniaria, un lavoro di pubblica utilità mediante una prestazione non retribuita, ha diritto ad una decurtazione del periodo di sospensione della patente: a seguito, quindi, dello svolgimento positivo di detta attività, prevista l’estinzione del reato e la conseguente riduzione alla metà, in riferimento alla sospensione della patente di guida: provvedimento che rimane però inevitabile.

Il Giudice di Pace di Forlì ha attivato la Consulta, in merito alla disparità di trattamento prodotto da detta normativa.

La sentenza della Corte Costituzionale che citiamo, ha di fatto rilevato un contrasto della norma costituzionale con l’articolo 224 del Codice della Strada, nella parte in cui prevede che, nel caso di estinzione del reato di guida sotto influenza di alcool, ex articolo 186, con lo stesso decreto il Prefetto applichi una misura ridotta della sanzione amministrativa accessoria: sempre a seguito dell’esito positivo della “messa alla prova” del reo.
Per tale decisione, quindi, sempre attuabile la scelta del servizio di pubblica utilità, in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria, senza però che questo produca il dimezzamento del periodo di sospensione della patente.