Sentenza 4318/2024 Corte Cassazione
L’attenuante del danno di speciale tenuità e restituzione della refurtiva, presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta e non solo il danno patrimoniale: cosicché, ai fini della sua configurabilità, nel reato di furto non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell’entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa, né il valore irrisorio del bene sottratto.
La sentenza impugnata ha, invero, negato il riconoscimento dell’invocata attenuante, per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, escludendo il valore economico irrisorio e la restituzione della refurtiva.
L’entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato, costituendo la restituzione della refurtiva solo un post factum non valutabile a tale fine (cfr.Cass.19728/2019).
La restituzione della refurtiva potrebbe essere valutata solo ai sensi della diversa circostanza attenuante prevista dall’art.62 n. 6 c.p.,: di fatto tale circostanza attenuante non può essere riconosciuta nel caso in cui la restituzione della refurtiva sia avvenuta ad opera degli agenti di polizia giudiziaria che l’avevano trovata in possesso del reo, e non per la diretta volontà di costui. (cfr.Cass.46588 /2011)