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I.A.C.P. v/s ATI.: BRACCIO DI FERRO TRA GIGANTI!

Ordinanza 5023/2024 Corte Cassazione

Questo interessante procedimento in Cassazione, vede contrapposte forze di assoluta rilevanza economica e sociale, che si sono confrontate sul delicato terreno dell’ermeneutica: ovvero sulla necessità di interpretazione letterale delle clausole di un contratto o dell’ampliamento della stessa, a significare una diversa volontà ed intenzione dei contraenti.

L’Istituto Autonomo Case Popolari, riconosciuto responsabile in solido con l’Associazione Temporanea di Imprese che attuava i lavori, (difesa dallo Studio Legale Labonia), in riferimento al risarcimento danni da attuare nei confronti della proprietaria di un terreno, illegittimamente espropriato per la realizzazione di un programma di edilizia popolare, ha presentato istanza di manleva nei confronti dell’ATI risultando evidente, a dire del ricorrente Istituto, che l’impegno dell’Associazione di rispondere di tutte le controversie dell’operazione, (risultante da una clausola contrattuale), non possa limitarsi all’unica esecuzione materiale dei lavori, ma debba essere estesa a tutte le operazioni inerenti la concessione.
Lo Studio Legale Labonia ha seguito una linea difensiva per cui detta richiesta è risultata inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis cpc, in quanto la sentenza impugnata è stata emessa in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte, ed il ricorso non ha offerto elementi tali da comportare un mutamento di orientamento.
In buona sostanza, una volta che il giudice di merito abbia ricostruito la volontà contrattuale delle parti, in base al testo ed al contenuto di una clausola, non sussiste nessun onere di fare richiamo a residuali criteri ermeneutici, di cui agli artt. 1362 ss del Codice Civile.

In conseguenza dichiarata inammissibile, con ordinanza, la richiesta di manleva nei confronti dell’ATI, con vittoria di spese in un giudizio in cui, le forze in campo, si contrappongono con equivalenza di preparazione ed intenti.