Sentenza10378/2024 Cassazione Penale
Il collegio di legittimità ha ricordato anzitutto che la Convenzione del Consiglio d’Europa sul crimine informatico, si riferisce ai reati commessi a mezzo di sistemi informatici ovvero a dati in questi contenuti o trasmessi.
In tale specifico contesto sono stati indicati gli strumenti ritenuti idonei a tutelare l’efficacia delle indagini e a garantire il diritto di difesa.
A fronte di queste specifiche indicazioni, il regime di acquisizione dei documenti, anche se contenuti in un file memorizzato su un supporto informatico, quale è un’immagine o una videoripresa riversate su una chiavetta USB, un CD, un DVD o anche trasmesso via mail, non è mutato.
L’art. 234 cod. proc. pen. prevede che “è consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo“.
Ragione per cui, il fatto che l’evoluzione tecnologica consente ora la minimizzazione fisica del supporto su cui le immagini possono essere conservate, non autorizza a ritenere mutata la natura di documento del file.
In conseguenza, la copia estratta da un documento informatico ha la medesima valenza probatoria del dato originariamente acquisito, salvo che se ne dimostri la manipolazione.