Sentenza 11959/2020 Corte di Cassazione.
La sentenza commentata, prendeva in esame il comportamento di un imputato che, a seguito delle dimissioni dall’azienda in cui lavorava, aveva copiato i dati presenti nel notebook aziendale, cancellando poi i file originali.
La Corte d’Appello lo aveva condannato per il reato di appropriazione indebita, ex art. 646 Codice Penale, mentre lo aveva mandato assolto da quello di danneggiamento di sistemi informatici, ex art. 635 Codice Penale.
La difesa ed il ricorso tendevano ad annullare la condanna in riferimento all’appropriazione indebita, nell’ipotesi che i file non potevano essere qualificati come cose mobili.
La decisione della Corte ha rigettato tale ricorso, ritenendo invece i file riconducibili a tale concetto e, quindi, oggetto del reato contestato.
Confermata invece l’assoluzione in riferimento al secondo reato, non avendo l’azienda sufficientemente dimostrato il nesso causale tra la cancellazione delle email da parte dell’imputato, ed il successivo danno al sistema informatico, con l’arresto delle procedure di backup.