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I soldi dell’ex non sono indebito arricchimento, anche nelle unioni di fatto

Ordinanza 16864/2023 Cassazione Civile

“Quando si sta insieme rose e fiori, quando ci si lascia cardi ed ortiche”.
Il vecchio detto valido anche in questo caso ma, il ricorso avanzato dall’ex compagno della donna con cui aveva convissuto per anni “more uxorio”, non ha trovato l’appoggio degli Ermellini. In buona sostanza, l’uomo chiedeva la restituzione di tutte le somme da lui versate, tramite bonifici bancari, all’oggetto del suo amore, asserendo che, dopo la fine del rapporto, tali cifre potessero essere considerate un “illecito arricchimento”, non più meritato. Sancito invece che, ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione, le unioni di fatto hanno piena analogia con i legami matrimoniali, facendo sorgere doveri di natura morale e sociale nei confronti di entrambi i coniugi.
I versamenti fatti, quindi, configurano l’adempimento di una obbligazione naturale, ex articolo 2034 Codice Civile, (quindi non ripetibili): a condizione che vengano rispettati i principi di proporzionalità ed adeguatezza.