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IL BUON DIFENSORE DEVE AVERE UNA “SALUTE DI FERRO”

Sentenza 41582/2023 Cassazione Penale

Poveri avvocati: non sono nemmeno facultati ad ammalarsi, senza che questo non procuri risvolti negativi per i propri clienti.

Ma che cosa sarà mai questa “patologia del difensore”?
Una evenienza che non può e non deve manifestarsi.

Nel caso osservato, il povero patrocinante, casomai con qualche anno in più con cui dover fare i conti, aveva presentato una domanda di rinvio per “legittimo impedimento”, documentandola con certificato medico che attestava un malanno fisico, per cui necessitavano 6 giorni di cure e riposo.
Respinta l’istanza in prima valutazione e confermato il provvedimento di rigetto, anche in fase di appello.
La Cassazione ci ha messo poi il sigillo finale, sentenziando che la scelta dei precedenti giudicanti doveva ritenersi corretta in quanto, essendo stato depositato un certificato medico attestante una “lombosciatalgia”, lo stesso non poteva ritenersi motivo valido che impedisse una deambulazione e, quindi, una presenza in aula.
La generica necessità di “riposo”, non comportava l’impossibilità di farsi accompagnare ed essere presente in aula: non trattandosi di malattia che comportasse rischio grave per la salute.
Per la Suprema Corte,”peritus peritorum”, bastava un blando antidolorifico per alleviare il fastidio.

In sintesi: l’avvocato non si deve mai ammalare!