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IL CODICE DELLA STRADA È VALIDO ANCHE SUL PIANEROTTOLO DI CASA

Sentenza 10000/2025 Corte Cassazione

Sancisce la Suprema Corte che “l’aggravante nell’incidente stradale si applica anche quando il sinistro avviene in un parcheggio condominiale, se l’area sia accessibile ad una pluralità di soggetti”.

Un condomino, che aveva alzato un po’ troppo il gomito, aveva perso il controllo del veicolo, mentre imboccava il vialetto di un parcheggio condominiale, provocando danni ad un’auto in sosta, ad un lampione ed alle mura esterne dell’edificio.

Secondo la difesa, era esclusa l’aggravante dell’incidente stradale, prevista dal C.d.S, sostenendo che il sinistro era avvenuto in area privata.

La Cassazione ha respinto la tesi difensiva, ribadendo che il Codice della Strada si applica anche alle “aree private destinate alla circolazione di veicoli, se accessibili a un numero indeterminato di persone”.

La Corte ha anche chiarito che, ai fini dell’aggravante, “per incidente stradale si intende qualsiasi evento inatteso che interrompe la normale circolazione e crea pericolo per la collettività, indipendentemente dal coinvolgimento di terzi o altri veicoli”.

Il parcheggio condominiale era liberamente accessibile, come risultava dai verbali della polizia stradale.

Pur essendo un’area privata, la sua destinazione all’uso pubblico la rendeva soggetta alle norme del Codice della strada ed anche alle relative aggravanti.

L’imputato, che aveva un tasso alcolemico oltre la soglia consentita, è stato quindi ritenuto responsabile dell’incidente, con conferma dell’aggravante.