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Il committente ha sempre dovere di vigilanza sul bene dato in appalto

Ordinanza 7214/2023 Corte di Cassazione

Un vero e proprio affondo di “fioretto legale” quello previsto dall’ordinanza presa in esame.
In buona sostanza, qualunque committente abbia consegnato un bene immobile ad un appaltatore per i lavori di manutenzione o rifacimento, non deve sentirsi privo di responsabilità in riferimento ad eventuali danni subiti dai terzi.
Di fatto, sancisce la Cassazione, l’obbligo di custodia e vigilanza continua a rimanere vivo per il proprietario del bene, ai sensi dell’articolo 2051 Codice Civile, ed eventuali danni causati dall’esecuzione dell’opera appaltata, ricadono sullo stesso: a meno che non sia in grado di dimostrare il caso fortuito, derivante anche da un comportamento imprevedibile dell’appaltatore, nonostante un adeguato controllo esercitato dal direttore dei lavori.
Non basta quindi una ufficiale consegna del bene ad un’impresa, per lavarsi le mani da quanto può succedere in seguito.
Questo è il motivo principale che deve determinare una ricerca attenta e seria, in riferimento ai soggetti a cui affidare lavori immobiliari.