La terza sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza 6826/21, ha respinto il ricorso di un motociclista affermando che il tempo passato tra la perdita dell’olio e la caduta sia stato troppo breve per un intervento a salvaguardia della sicurezza del traffico da parte della pubblica amministrazione. Il Supremo collegio ha escluso che la cadenza temporale tra il rilascio della sostanza viscida e il verificarsi dell’incidente potesse consentire un intervento che proteggesse la sicurezza del traffico, visto il poco tempo intercorso. In caso di imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l’evento dannoso si sia verificato prima che l’ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi”.