La sesta sezione civile della Cassazione, con sentenza n. 2443/del 26 febbraio 2021 depositata il 26 febbraio 2021,ha stabilito che può chiedere all’amministratore copia della diffida inviata ad altro condomino per far cessare lavori abusivi su parti comuni dell’edificio. L’interessato non ha l’onere di specificare le ragioni della richiesta a meno che la stessa non risulti di ostacolo all’attività amministrativa.
Il tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda della donna rivolta all’amministratore di consegnarle copia della lettera di diffida inviata a un altro condomino, per far cessare i lavori abusivi che questo stava compiendo.
La Suprema Corte ha ritenuto che, trattandosi di causa riguardante le attribuzioni dell’amministratore per l’uso delle cose comuni l’amministratore può stare in giudizio senza necessità di apposita autorizzazione. Inoltre, ciascun condomino ha il diritto non soltanto di conoscere il contenuto, ma anche di prendere visione e di ottenere copia dall’amministratore dei documenti riguardanti l’attività svolta dall’amministratore, purché non si risulti di ostacolo all’attività amministrativa e contraria a principi di correttezza.