Sentenza345/2023 Tribunale Velletri
Le tante parole spese da anni sui media, in riferimento alla famosa solidarietà sociale che deve essere alla base dei comportamenti in una civile società, non erano forse mai arrivate ai condomini di quello stabile che si erano, a maggioranza, opposti all’installazione di una piattaforma, in ausilio alla mobilità di un disabile che abitava nel plesso.
Le sterili motivazioni alla base del verbale dell’assemblea condominiale, che sanciva detto divieto, facevano leva sulla circostanza, che il manufatto avrebbe notevolmente ridotti gli spazi comuni dell’androne.
Non entrando in valutazioni di carattere morale, il Tribunale ha sancito che, detto impianto, rientra nei poteri spettanti ai singoli condomini, ai sensi dell’articolo 1102 Codice Civile, che riguarda l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Pieno diritto quindi, da parte del condomino, ad attuare la realizzazione della piattaforma, ovviamente a proprie spese, seppur contro la “deprecabile” resistenza, da parte dei poco solidali condomini.