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Il contribuente deve conservare la contabilità per almeno 10 anni, se è già stato avviato l’accertamento.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9794 del 14 aprile 2021, con la quale è stato respinto il ricorso di una società per azioni alla quale era stata contestata una indebita compensazione di imposta. I Supremi Giudici hanno stabilito infatti che, la contabilità deve essere conservata dal contribuente oltre dieci anni se il fisco dimostra che la procedura di accertamento era già stata avviata. L’art. 22, comma 2 del d.P.R. n. 600 del 1973, prevede infatti proprio questo, ovvero che “le scritture contabili obbligatorie i sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie o di leggi speciali devono essere conservate sino quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta, anche oltre il termine stabilito dall’art. 2220 o da altre leggi tributarie”. Lo stesso articolo 2220 infatti prevede un’ultrattività dell’obbligo di conservazione, ma esclusivamente a condizione che, nei dieci anni stabiliti dallo stesso, sia avvenuto legittimamente l’inizio dell’accertamento.